Fonte : http://www.pavoni.it
Nuove SRL “semplificate” per i Giovani DECRETO MONTI 2012
La bozza prevede, da un lato, l’introduzione di norme “ad hoc” che  caratterizzeranno tale nuova forma societaria e, dall’altro,  l’applicazione delle regole tipiche delle srl. Passando alle regole specifiche, una “società semplificata a  responsabilità limitata” può essere costituita con contratto o con  atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl semplificate  unipersonali, con un socio unico. Possono costituire, però, tali società solo persone fisiche. L’accesso per le srl semplificate secondo quanto previsto dalla bozza è limitato a tutti coloro che: non hanno ancora compiuto i 35 anni di età alla data della  costituzione.    i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere anche durante  tutta la durata della società. Cosa succede nel caso di raggiungimento dei 35 anni?   Nel caso di perdita del requisito di età in capo ad un solo socio,  l’assemblea (convocata dagli amministratori senza indugio) può  deliberare la trasformazione della società. Diversamente, il socio è escluso di diritto. Nell’ipotesi, invece, di perdita del requisito d’età da parte di tutti i  soci, l’unica scelta è fra trasformazione o scioglimento della società  ai sensi dell’art. 2484 c.c.. Per quanto riguarda, la costituzione della società, niente atto  pubblico, basterà una scrittura privata. Scrittura privata anche per il verbale relativo alle modificazioni  dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e per l’atto  di trasferimento delle partecipazioni. Nell’atto costitutivo andranno indicati, in parte, alcuni riferimenti  che l’art. 2463 c.c. richiede già per la costituzione delle srl: fra  questi, ad esempio, cognome, nome, data, luogo di nascita,  domicilio, cittadinanza di ciascun socio, attività che costituisce  l’oggetto sociale, quota di partecipazione di ciascun socio, norme  relative al funzionamento della società, persone cui è affidata  l’amministrazione.  Si segnala, però, che nella denominazione sociale dovrà farsi  riferimento specificatamente alla “società semplificata a  responsabilità limitata”. Inoltre, ai soci basterà un capitale minimo di 1 euro, contro i  10mila euro previsti per la costituzione della srl ordinaria, sottoscritto  e interamente versato alla data della costituzione. Naturalmente, non è esclusa la possibilità di prevedere un capitale sociale superiore. La bozza prevede, poi, precise limitazioni per i conferimenti, che  possono essere effettuati solo in denaro: esclusi, dunque, i  conferimenti di beni, crediti o servizi.  Denominazione e ammontare del capitale, in particolare, andranno  richiamati fra l’altro anche negli atti e nella corrispondenza della  società. L’atto va depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori  entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui  circoscrizione è stabilita la sede sociale. La Comunicazione unica è  esente da diritti di bollo e di segreteria. L’iscrizione, verificata la  sussistenza di tutti i requisiti, dovrà seguire entro i 15 giorni  successivi, pena l’ordine d’iscrizione con decreto da parte del  giudice del Registro su richiesta degli amministratori. Per la restante parte della disciplina, rinvia alle disposizioni sulle srl,  di cui agli artt. 2462 e ss. in quanto compatibili (ad esempio, l’art.  2467 c.c. in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci). 
Il pacchetto di liberalizzazioni  prevede, per gli under 35, SRL  con scrittura privata e capitale  minimo simbolico.  Nel Decreto sulle liberalizzazioni,  approvato dal Consiglio dei Ministri,  è prevista anche una norma che  consente l’accesso dei giovani alla  costituzione di società a  responsabilità limitata con un regime  agevolato in punto formalità di  costituzione e ammontare del  capitale sociale.
Lo stabilirebbe, in particolare, l’art. 3 della bozza che modificherà il  codice civile inserendo una nuova disposizione, l’art. 2463-bis,  dopo l’art. 2463 c.c. che regola la costituzione delle srl. La nuova norma è essenzialmente tesa a favorire l’iniziativa  imprenditoriale dei più giovani, ai quali si consente di partecipare a  strutture associative mediante l’eliminazione di quei paletti che hanno rappresentato finora, per le società di capitali, un grave ostacolo.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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